mercoledì 15 dicembre 2010



Totalizzazione e Ricongiunzione della Pensione


La pensione si allontana di 18 mesi anche per coloro che raggiungono il diritto mettendo insieme contributi previdenziali versati in fondi diversi. Si allinea infatti, a quella prevista per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti), la decorrenza per i trattamenti di vecchiaia e anzianità acquisiti con la totalizzazione. La pensione spetterà comunque, come è stato finora, dal mese successivo alla presentazione della domanda per coloro che maturano i requisiti di età e di contribuzione entro il 2010. Giro di vite anche per la ricongiunzione all’Inps di contributi versati in gestione diverse.

Per le domande presentate dallo scorso 1° luglio in poi l’operazione non è più gratuita ma soggetta allo stesso costo (calcolo di riserva matematica) della ricongiunzione effettuata nell’Inpdap e in altri Enti. La nuova normativa (Legge n. 122/2010) ha abrogato, inoltre, la legge n. 322 del 1958 che consentiva ai dipendenti statali dimissionari, che non avevano maturato il diritto a pensione, di trasferire nell’Inps la propria posizione assicurativa. Questa facilitazione è stata eliminata soprattutto per evitare che le dipendenti pubbliche potessero aggirare i nuovi limiti di età (61 anni di età nel 2011 e 65 anni dal 2012 in poi) e mettersi in pensione a 60 anni una volta diventate assicurate Inps. Le restrizioni in materia di ricongiunzione colpiscono anche gli iscritti ai cosiddetti fondi speciali dell’Inps (elettrici, telefonici ecc.) Per le domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi anche per queste categorie il trasferimento della posizione assicurativa nel regime Inps dei dipendenti comuni diventa a pagamento.



Tredicesima alle golf

Dicembre è tempo di tredicesima anche per la colf. Il contratto di categoria prevede che il pagamento debba avvenire entro la fine del mese, ma è buona norma provvedere almeno con una settimana di anticipo. Ma vediamo in pratica quali regole bisogna seguire per non commettere errori.

Come tutte le competenze calcolate su base annua, la tredicesima spetta in misura piena solo se la colf abbia prestato l'attività lavorativa per l'intero anno. Nel caso contrario vanno pagati tanti dodicesimi per quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro, tenendo presente che le frazioni pari o superiori a 15 giorni si arrotondano al mese. Si considerano poi come giornate lavorate anche le assenze per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, congedo matrimoniale e preavviso. Se la colf percepisce uno stipendio mensile, il calcolo risulta di estrema facilità: il datore di lavoro deve pagare alla lavoratrice una mensilità aggiuntiva uguale a quella che spetta per il mese di dicembre maggiorata delle indennità di vitto e alloggio. Queste ultime vanno conteggiate solo se la colf è convivente o se usufruisce di uno o due pasti, sulla base di un valore convenzionale complessivo che nel 2010 è di € 4,53 al giorno (€ 1,72 per ciascun pasto e € 1,49 per il pernottamento). Se la colf viene retribuita a settimana, l'importo della tredicesima si calcola moltiplicando la paga per 52 e dividendo poi il risultato per 12 o per il numero di mesi lavorati qualora il periodo di attività sia stato inferiore all'anno. Se invece la colf è retribuita a ore - è certamente questo il caso più ricorrente - è necessario anzitutto determinare il salario settimanale, che si ottiene moltiplicando la paga oraria dell'ultimo periodo per il numero delle ore di attività settimanale. Una volta ricavato il salario settimanale, si procede con lo stesso metodo descritto sopra: si moltiplica l'importo per 52 e si divide il risultato per 12.

Accade spesso che le prestazioni vengano svolte in maniera discontinua, senza rispettare cioè un orario fisso nell'arco del mese o della settimana. In questo caso il conteggio diventa leggermente più complicato, perché bisogna sommare tutte le retribuzioni pagate nel corso dell'anno e dividerne l'importo per 12.

Il risultato porta ad un salario mensile che corrisponde alla tredicesima da pagare alla lavoratrice.Se la colf svolge la sua attività presso più famiglie, ciascun datore di lavoro si regolerà autonomamente, pagando la gratifica natalizia in base all'orario effettuato e alla retribuzione corrisposta. E’ il caso di ricordare che il pagamento della tredicesima non comporta un maggior esborso di contributi Inps. A gennaio, se il numero delle ore lavorate non è cambiato, si paga la stessa cifra del trimestre precedente. Volendo, infine, fare un esempio va detto che, se una colf lavora 10 ore a settimana per

€ 7,22 l'ora, per determinare l'importo della tredicesima è sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

a) 7,22 x 10 = € 72,20 (paga settimanale)

b) 72,20 x 52 = € 3.754,40 (paga annuale)

c) 3.754,40 : 12 = € 312,86 (tredicesima)


Invalidità civile

E’ rimasta al 74% la percentuale minima di invalidità civile per ottenere l’assegno mensile di 257 euro al mese. La legge n. 122 del 2010 ha, infatti, cancellato il giro di vite previsto dal decreto n. 78/2010 che prevedeva un’elevazione della percentuale fino all’85%, che avrebbe escluso da qualsiasi tutela economica tantissimi invalidi con menomazioni gravi, come ad esempio i sordomuti. La stessa legge non ha modificato, inoltre, il requisito reddituale per ottenere e conservare le prestazioni.

Gli invalidi parziali hanno diritto all’assegno se hanno un reddito personale (quello del coniuge non conta) che non superi l’importo annuale di 4.409 euro nel 2010.

Non cambia nulla anche per l’indennità di accompagnamento. Continuerà ad essere erogata, come ora, agli invalidi al 100% che, a prescindere dall’età e dalle loro condizioni economiche, necessitano di assistenza continua perché non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.).Per contenere al massimo la spesa, la nuova normativa ha introdotto misure per combattere più efficacemente il fenomeno dei falsi invalidi.

D’ora in poi al medico verrà a costare caro il rilascio di false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap di un assistito.Scatterà infatti, a parte la sanzione penale, l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale causato all’erario. La sanzione economica sarà pari all’importo pagato dall’Inps per tutto il periodo di godimento della prestazione.

E’ stato varato, inoltre, un piano di controlli per verificare nel triennio 2010-2012 la posizione di 350 mila già invalidi.Al tempo stesso per ridurre le attese per la concessione dei benefici a favore dei richiedenti meritevoli di tutela sono state sveltite le procedure per l’accertamento dell’invalidità.La commissione medica della Asl ha infatti tre mesi di tempo per fissare la data della visita. Se ciò non avviene, interviene l’Inps ad effettuare l’accertamento medico entro 60 giorni con una propria commissione.

C’è da considerare, poi, che già da quest’anno la domanda per ottenere la prestazione di invalidità civile va fatta on-line, cioè va presentata all’Inps tramite le procedure informatiche e ciò ha consentito di eliminare una serie di passaggi burocratici ed una montagna di carte. E’ opportuno a questo punto suggerire, data la particolare materia e la nuova procedura telematica adottata dall’Inps, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda all’Istituto Previdenziale.