Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i
quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al
reddito.
Da giugno 2010 (legge n. 122 del 2010) è stata prevista la
seguente applicazione:
- nel caso di concessione per la prima volta
della prestazione, i redditi da utilizzare sono quelli presenti nell’anno in
corso, così anche i limiti di reddito da prendere a base;
- se si tratta invece di una prestazione già
concessa in precedenza i redditi da sottoporre a verifica sono quelli riferiti
all’anno in corso e all’anno precedente, mentre i limiti di reddito sono quelli
dell’anno in corso.
Nel 2014, per
esempio, per i già pensionati sul modello RED – che gli stessi debbono
inoltrare tramite il CAF entro il 1° luglio prossimo (salvo proroghe) – va
riportato il reddito del 2013 (redditi diversi) e il presunto 2014 sulla cui base viene confermato, ridotto o
aumentato l’importo di pensione spettante.
Il calcolo della pensione minima
Per capire adesso con
quale criterio viene attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare che l’Inps
calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo
risulta inferiore al minimo di legge (501,38 euro al mese nel 2014) aggiunge la
differenza, una integrazione a totale carico dello Stato.
Attenzione però: l’integrazione, che un tempo veniva
concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è legata ai
redditi personali, per chi vive da solo e a quelli della coppia, per chi è
coniugato.
La legge fissa
determinati limiti di reddito aggiornati di anno in anno in base al tasso di
inflazione (costo della vita pari all’1,2% per il 2014).
E anche chi non li
supera non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione
maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere
assegnata la misura intera o ridotta.
Per chiarire meglio
vediamo intanto come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da
soli.
Nel 2014 possono contare sul trattamento minimo di 501,38
euro mensili se il loro reddito annuo non supera 6.517,94 euro.
Se il reddito extra pensione si colloca tra 6.517,94 euro e
13.035,88 euro l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza
tra quest’ultimo importo e il reddito conseguito.
Per esempio, un pensionato che ha maturato con i soli
contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri redditi (case,
altre pensioni ecc..) per 10.000 euro l’anno, ottiene in questo caso una
integrazione di 233,53 euro (13.035,88 –
10.000 : 13), per cui la pensione sarà di
433,53 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo.
I redditi personali e
della coppia
Il discorso diventa
più complicato per le persone coniugate che devono superare un doppio
sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra
indicati e quello della coppia.
Quest’anno la
situazione si presenta così:
• reddito personale che non supera 6.517,94
euro e reddito della coppia non oltre 19.553,82 euro; in questo caso al pensionato
spetta l’integrazione intera e viene garantito il trattamento minimo di 501,38
euro al mese. • reddito personale
compreso tra 6.517,94 e 13.035,88 e reddito della coppia compreso tra 19.553,82
e 26.071,76. In questo caso l’integrazione spetta in misura ridotta.
La legge stabilisce
che l’importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il
limite massimo di reddito personale (13.035,88) e quello effettivamente
posseduto e tra il limite di reddito della coppia (26.071,76) e quello
conseguito.
Nella tabella A che si riporta sono sintetizzati i
requisiti per ottenere l’integrazione.
Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola
pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce,
infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del
pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno
dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69
anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni
richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque
di contributi versati. Per gli invalidi
totali l’età minima è di 60 anni.
Nel 2014 le
maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito
riportati nella tabella B.
Per i non coniugati
il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo,
più l’importo annuo della maggiorazione.
Mentre per i
coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale,
maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014).
Quali redditi
Sia per la pensione
minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps
considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati
alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri
titoli.
Nel computo rientrano
anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole
bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza
carattere di continuità
La sospensione della pensione
L’Inps fa sapere che
sta procedendo alla sospensione delle pensioni collegate al reddito, per coloro
che non hanno comunicato all’Istituto i redditi del 2011.
Va ricordato che la
legge n. 122 del 2010 ha previsto detta sospensione per quei pensionati che non
dichiarano né all’amministrazione finanziaria né all’Inps i propri redditi
rilevanti ai fini della prestazione in godimento.
Se entro i 60 giorni
successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la pensione viene
ripristinata dal mese successivo alla comunicazione; se invece entro i 60
giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, l’Inps
procede alla revoca in via definitiva della pensione collegata al reddito e al
recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno di
riferimento.
La notifica della
sospensione viene inviata con raccomandata a tutti coloro che, nel 2011, non
avevano compiuti 80 anni di età.
E’ opportuno,
comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici
del Patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti su tutto il
territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e