mercoledì 29 settembre 2010

Cucina sana nelle mense scolastiche



Indirizzare i bambini a mangiar bene, capire quali sono le cattive abitudini alimentari dei ragazzi, i fabbisogni nutrizionali dell'infanzia e le cause dell'obesità, sempre più frequente. L'obiettivo è di formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno. Cibi pronti come surgelati, precotti, liofilizzati pronti in tavola, ci assediano e ci siamo arresi, siamo la stirpe del presto e male. La finalità è proprio quella di cambiare le abitudini nutrizionali dei bambini, aumentando il consumo di frutta, verdura e legumi, servendosi degli istituti scolastici come ponte fra le strutture sanitarie e le famiglie. Per combattere l'obesità bisogna affrontare temi come la nutrizione, il gusto, la situazione sanitaria ed i disturbi alimentari in particolare la "questione peso" che è sempre più preoccupante tra i bambini della fascia "mediterranea" Va affrontato in modo articolato il problema: "Dagli anni 70 agli anni 80 c'è stata una forte spinta a cucinare di meno e a mangiare di più fuori casa: ci si è mossi verso un disequilibrio alimentare. Uno dei cambiamenti impercettibili è stato l'aumento delle confezioni e la corsa al cibo pronto e di grosse dimensioni. Al fast food, con poco denaro, si comprano pozioni di cibo che in un attimo fanno accumulare 300-400 calorie in più; la stessa logica è stata adottata per le mense scolastiche. La dieta mediterranea, invece, parte da uno "zoccolo" vegetale, improntato sull'olio d'oliva, che ne ha sempre connotato la qualità. E' da questo che bisogna ripartire per migliorare la qualità delle mense scolastiche, definendo un nuovo sistema valoriale per il cibo. Sarebbe importante che le scuole rivalutassero l'importanza dell'alimentazione attraverso percorsi gastronomici e fattorie didattiche, portando i ragazzi direttamente dal produttore, dando valore all'orto, alle stagioni, ai contadini". Bisogna insistere sul valore simbolico del cibo e su chi lo produce. Sarebbe importante per i ragazzi ascoltare la voce di chi produce e coltiva. Abbiamo la necessità che i ragazzi non si allontanino dalla loro terra ma, anzi, ne apprezzino l'energia vitale e la produttività: ciò può avvenire soltanto attraverso la parole del coltivatore diretto, dalla sua passione. Così il cibo diventa favola e recupera il suo senso simbolico più autentico: niente confezioni, niente "logica seriale". Al loro posto, un sano ritorno a "mettere le mani nel piatto", cioè scoprire che la bontà del cibo viene dal sapore della terra e non da formule chimiche e ingredienti di scarsa qualità". Il prodotto della tradizione è compatibile con la salute ed il benessere. Inoltre, solo recentemente si parla di sostenibilità alimentare unita alla sostenibilità etica: il cibo sano è anche un cibo prodotto senza lo sfruttamento del lavoro. "Siamo, dunque, quel che mangiamo, perciò dovremmo investire di più sulla qualità del nostro cibo perché, così facendo, investiamo di più anche sulla nostra salute.









STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO



SCOSTAMENTO TRA LA PERCENTUALE DI RICARICO MEDIA DEL SETTORE E QUELLA RISULTANTE DAI DATI CONTABILI DICHIARATI DALL’IMPRESA.



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19136 DEL 7 SETTEMBRE 2010.



Con la sentenza n. 19136 del 7 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che, a fondare l’accertamento induttivo, non basta il semplice scostamento tra la percentuale di ricarico media del settore e quella risultante dai dati contabili dichiarati dall’impresa, con contabilità regolare, sottoposta a controllo. Occorre, infatti, che risulti qualche elemento ulteriore che possa giustificare la prevalenza del dato medio su quello dichiarato.



In particolare, circa il valore presuntivo degli studi di settore previsti dall’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, i giudici di legittimità, riprendendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, hanno chiarito che, “in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un ‘fatto noto’ …, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni”.

Occorre, invece, che risulti “qualche elemento ulteriore - tra cui anche l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore - incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti”.



Inoltre, i giudici di legittimità hanno considerato che l’impresa accertata attraversava un particolare momento della sua vita economica e gestionale, con specifici riflessi negativi sulla sua redditività anche in dipendenza della cessazione dell’attività; considerazione questa, di per sé idonea a giustificare uno scostamento pur anomalo dai parametri degli studi di settore.





INDICAZIONI ALLERGENI ALIMENTARI IN ETICHETTA



CIRCOLARE ESPLICATIVA 22 LUGLIO 2010, N. 5107



Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 è stata pubblicata la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico 22 luglio 2010 n. 5107 (All.1) relativa all’indicazioni degli allergeni alimentari in etichetta.



In tale contesto occorre innanzitutto ricordare che, in ambito comunitario, la materia degli allergeni alimentari è stata armonizzata dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 marzo (Paragrafo 10, primo capoverso, dell’articolo 6 ).



Come noto l’allegato III bis della suddetta direttiva fornisce un elenco di allergeni o di ingredienti che contengono allergeni.



Nel caso in cui tali prodotti vengano utilizzati nella realizzazione di un prodotto alimentare e siano presenti nel prodotto finito, anche in altra forma, essi devono essere riportati in etichetta indicando il nome dell’ingrediente in questione.



Nel caso in cui la denominazione di vendita indichi essa stessa l’allergene non sarà invece necessario ripetere l’indicazione in etichetta.



La circolare in esame intende fornire un chiarimento alle disposizioni vigenti in materia, visti i numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno generato difficoltà interpretative e di comportamento negli operatori che commercializzano prodotti alimentari.



Il testo della circolare interviene, infatti, spiegando che la direttiva è stata recepita in Italia mediante il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e che la Commissione europea ha formulato osservazioni sull’indicazioni degli ingredienti allergenici in quanto il nostro quadro legislativo non è sufficientemente chiaro.



La circolare in esame intende quindi coordinare le disposizioni contenute negli articoli 5 comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in quanto tra di loro incompatibili.



In particolare l’art 5 del decreto legislativo prevede che gli allergeni devono essere indicati negli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.



Al contrario l’art. 7 del decreto legislativo specifica che le esenzioni non si applicano in caso di allergeni, senza tuttavia richiamare l’unica eccezione alla regola generale, vale a dire il caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi l’allergene.



Per evitare difficoltà interpretative la circolare citata in oggetto, ribadisce chiaramente che gli ingredienti elencati nell’allegato 2 sezione III del decreto legislativo 109/1992 o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione (ossia gli allergeni), utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.








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